APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI PERITI INDUSTRIALEDECRETO MINISTERIALE 1° OTTOBRE 1948 (1)(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16-11-1948)

Art. 1
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da L. 45 (2). Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

Art. 2
Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a. della copia autentica della deliberazione impugnata;
b. dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c. quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di L. 800 (ottocento) stabilita dall’art. 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261.

Art. 3
Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 4
E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta di versamento di cui all’art. 2.

Art. 5
Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell’ufficio del Consiglio del Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se il ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L’ufficio del Consiglio del Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica. Il Ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio del Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti del procedimento rimangono depositati il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzione e i documenti di cui al comma precedente unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio del Collegio al Consiglio Nazionale. Il Consiglio del Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Art. 6
Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

Art. 7
Il presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

Art. 8
Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti, ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale. Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

Art. 11
Il Segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere:a. il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta; b. il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti; c. l’indicazione dei ricorsi esaminati; d. i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e. le firme del presidente e del segretario.

Art. 12
In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio, il presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

Art. 13
E’ in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 14
I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli dei Collegi le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all’art. 5, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 1948, n. 267(2) Importo così elevato, da ultimo, con L. 5 dicembre 1964, n. 1267