CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
DIRETTIVA
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA’ Dl ISCRIZIONE E Dl SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO, NONCHE’ SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI
(Art 2.5 Legge 2 febbraio 1990, N. 17)

Roma, 24 maggio 1990

Art. 1
Nozione e finalità del praticantato
1. Il praticantato è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all’art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/90.
3. All’esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, commi 3.a) – 3.b) – 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato dovranno essere iscritti preventivamente nel Registro dei Praticanti.

Art. 2
Durata del praticantato
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all’art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990.

Art. 3
Obblighi del praticante e del professionista
1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2.Il praticantato, per sua natura a finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
3. Ogni professionista singolo od associato non potr ammettere contemporaneamente pi di due praticanti presso il proprio studio.
4.Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.

Art. 4
Titolo di studio
Per l’iscrizione del Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.

Art. 5
Registro dei praticanti
1.Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studi di cui all’art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art.2, commi 3.a) – 3.b) – 3.c) della Legge n.17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
3. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
– il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
– data di decorrenza dell’iscrizione;
– dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l’avvenuta effettuazione (o quella in corso) di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell’art. 2, commi 3.a) – 3.b) – 3.c) della Legge n. 17/1990;
– data di presentazione delle relazioni semestrali;
– eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
– data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
– data del rilascio del certificato di compiuta pratica;
– ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
– data della cancellazione con relativa motivazione.
4.Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5. La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n .17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Sono considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell’art.2 della citata legge n.17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purchè esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo
6. L’iscritto nell’albo professionale il quale, dopo l’entrata in vigore del D.L.15 febbraio 1969, n 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 19, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l’iscrizione nell’albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.

Art. 6
Iscrizione nel Registro dei praticanti
1. L’iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito o di aver in corso di acquisizione uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2. – 3.a) – 3.b) – 3.c) Legge 17/1990).
3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a).certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo di studio;
f) dichiarazione del professionista di cui all’art.2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica. ll professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio. Nel caso che venga scelta una delle tre forme alternative ed equivalenti al praticantato, per l’iscrizione nel Registro dei Praticantati dovrà essere presentata analoga dichiarazione del datore di lavoro ovvero la dichiarazione di iscrizione e frequenza alla scuola superiore diretta ai fini speciali rilasciata dalla scuola stessa;
g) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura dimostrata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382, secondo quanto indicato all’art.17 della presente direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), d) dovono essere in regola con le disposizioni che disciplinano l’imposta di bollo. l dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorit, ammonendo l’ interessato sulla responsabilit penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b), c), così rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), e) possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notoriet di cui all’art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione della presente direttiva, I’impegno alla sua osservanza e a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
5. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Collegio Provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
6. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Collegio Provinciale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale avr valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorchè munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
8. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.

Art. 7
Delibera di iscrizione
1. Il Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti è deliberata con effetto dalla data della regolare presentazione della domanda.
3. La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell’art. 6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista o alle dipendenze di terzi residenti in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.

Art. 8
Trasferimento del praticante
1. In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2. Il Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio Provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3. Al Consiglio Provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione di cui all’art. 6, comma 3.g) della presente normativa in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4. Il praticante viene iscritto con l’anzianit gia maturata e la deliberazione del Consiglio Provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 7 della presente direttiva.
5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti (o datori di lavoro), deve darne comunicazione scritta al Consiglio Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista (o datore di lavoro) od alla chiusura dello studio (o azienda) dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.

Art. 9
Convalida del periodo di pratica
1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica con attivit subordinata, analoga attestazione dovra essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta ai fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di pratica trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’art. 10 della presente direttiva, sar considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considerera iniziato il periodo di praticantato.

Art. 10
Sospensione del praticantato Cancellazione – Ricongiunzione
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore a venti giorni) sospende la durata della pratica e dovr essere comunicata al Consiglio Provinciale entro quindici giorni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista (o del datore di lavoro) presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l’indicazione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
2. Il Consiglio Provinciale deve deliberare l’interruzione del praticantato: a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 della presente direttiva; c) quando venga a mancare l’attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante; d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovr darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.
6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio Provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7. Non puo essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attivita da parte del professionista (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attivit tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attivit tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superipre biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Modifiche alla Direttiva sul praticantato

Dall’entrata in vigore della legge 17/90 sul praticantato post-diploma, il consiglio dei periti industriali, autonomamente ha varato una direttiva di modifica inviata al ministri vigilanti aggiornando soprattutto alcuni articoli in rapporto all’evoluzione della realtà sociale ed economica e in rapporto all’evoluzione legislativa in materia del praticantato.

Questo Consiglio Nazionale, dopo sei anni dall’entrata in vigore della legge 02/02/1990 n.17, con la quale, in virtù dell’art.2.5, ha dovuto emanare una Direttiva che strutturasse le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, ha avuto modo di verificare che l’esperienza e la prassi hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alla Direttiva stessa, ai fini di un suo più coerente avvicinamento alla realtà sociale senza, nel contempo, alterare la legge istitutiva del praticantato. Considerato, pertanto, che ogni legge o normativa può essere perfettibile e come tale passibile di subire delle modifiche là dove, con gli anni, abbia mostrato delle lacune o deficienze, il Consiglio Nazionale, attento e sensibile alle considerazioni ed osservazioni di molti Collegi, destinatari attivi della Direttiva, ha ritenuto opportuno di modificare i seguenti articoli:
– art.1 con l’aggiunta dei punti 6 e 7;
– art.6 con l’aggiunta del punto 4;
nonchè ha ritenuto necessario approvare con l’art. 19 una norma transitoria in considerazione dell’evoluzione legislativa che sta subendo la forma di praticantato prevista nell’art. 2.3 lett. b) della legge 17/90. Inoltre, i puntini di sospensione in parentesi, che si riscontrano nei seguenti artt.1.5-5.3 – 6.2 e 3 lett. f) – 7.1 e 3- 8.5 e 6 – 9.1 – 10.1, si riferiscono ad espressioni soppresse esistenti nella prima Direttiva emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 24.05.1990, mentre l’art.12 è stato interamente sostituito.
Si ritiene che l’introduzione alla nuova stesura della Direttiva riveduta, corretta ed approvata da questo Consiglio Nazionale con Delibera n.122/18 nella seduta del 2 febbraio 1996, chiarisca ampiamente le ragioni a sostegno delle modifiche che si inviano per conoscenza a codeste Direzioni Generali dei Ministeri in indirizzo.
Distinti saluti.
Premessa

Con l’art.2.5 della L.17/90 si è voluto attribuire al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali un potere normativo che non può trovare limitazione nei “tre mesi” di cui all’ultima parte del citato punto 5. Invero tale potere non è un atto concesso ad tempus ma va rilevato che il predetto termine è puramente ordinatorio onde non permettere un lasso di tempo troppo lungo di vacanza normativa. Pertanto, non essendo venuto meno il potere normativo. deve ritenersi ammissibile il potere di apportare alle direttive già emanate quelle modifiche che potessero rendersi necessarie per l’insorgenza di nuove e più attente valutazioni di casi specifici.
A tal proposito l’art. 2.3 lett. a) della L 17/90, nella sua attuale stesura, opera un incostituzionale sbarramento o limitazione nei confronti di quanti, dopo lunghi anni di attività tecnica subordinata, desiderano iscriversi nell’Albo dei Periti Industriali per esercitare la libera professione.
Se è vero che la pratica decorre dalla presentazione della domanda di iscrizione nel registro praticanti, è anche vero che questa norma non possa essere applicata nei confronti di tutte le forme di praticantato e, particolarmente, in quella di attività tecnica subordinata.
Il professionista che, dopo anni ed anni di attività tecnica nella condizione di dipendente, fosse costretto ad abbandonare il suo lavoro a causa delle più svariate situazioni (azienda in crisi, incidenti, licenziamenti, pensionamenti, scelte obbligate ecc.) dovrebbe avere la possibilità di sostenere, in virtù della pratica trascorsa ed acquisita nelI’azienda, gli esami di abilitazione senza sottostare alle condizioni di cui all’art. 1.6, citata direttiva, purchè abbia trascorso almeno tre anni nella attività lavorativa in condizioni di dipendente, ai sensi dell’art. 6.4.
Infatti, il professionista dipendente, durante il periodo della sua attività nella azienda o nella impresa, difficilmente pensa di iscriversi nel registro praticanti per far risultare utile, ai fini degli esami di abilitazione, il suo periodo lavorativo essendo lungi da lui il pensiero di doversi trovare un giorno nella necessità di cercare un altro lavoro per contingenze al momento imponderabili. Al verificarsi del momento critico sarà difficile per lui trovare un professionista che lo accolga nel suo studio per il prescritto biennio di pratica o un’altra struttura che gli consenta di iscriversi nel registro praticanti ed espletare il triennio di attività subordinata.
Emerge pertanto, con l’articolato che si propone, la necessità di formulare una modifica della direttiva relativamente alI’articolo 2.3 lettera a), b), c), della legge 17/90 prevedendo le stesse formalità anche per i dipendenti degli enti pubblici potendo, nei confronti di questi ultimi, venire a verificarsi le stesse ipotesi e situazioni precedentemente specificate ed enunciate.
Infine, non va dimenticata la posizione di quei diplomati Periti Industriali che si sono iscritti presso le Università per seguire i corsi biennali delle scuole superiori dirette a fini speciali, ai sensi dell’art. 2.3 lett. b) della L. 2/2/1990 n. 17. Questi diplomati, quando ancora non avevano terminato il biennio, hanno dovuto prolungare il corso di un altro anno poichè il corso stesso era stato trasformato da Scuola Superiore biennale in Diploma Universitario triennale.
Orbene, una norma transitoria prevede che a costoro non può negarsi la possibilità di iscriversi nel registro praticanti per sostenere gli esami di abilitazione in virtù del titolo di Perito Industriale ed in considerazione che il tirocinio post-secondario venne iniziato con l’idea di acquisire il titolo conseguente al corso biennale di Scuola Superiore diretta a fini speciali.